Art. 28.
(Norme di attuazione).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

 

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1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti:

          a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità di cui alla presente legge idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

          b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità di cui alla presente legge nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio consultoriale di cui alla medesima legge, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

      2. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile.
      3. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità di cui alla presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità interessata.
      4. La pubblicità di atti e di procedimenti delle Autorità di cui alla presente legge è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      5. Le Autorità di cui alla presente legge hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
      6. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione delle Autorità di cui alla presente legge sono soggetti al controllo della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

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      7. Le Autorità di cui alla presente legge, con propri regolamenti, definiscono, entro un mese dalla loro costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      8. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica delle Autorità di cui alla presente legge avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
      9. In sede di prima attuazione della presente legge, le Autorità di cui alla medesima legge provvedono alla copertura dei posti mediante apposita selezione, anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità, comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.
      10. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità di cui alla presente legge non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Tale personale, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore.
      11. La violazione dei divieti di cui al comma 10 costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 2.583 euro e, nel massimo, alla maggiore
 

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somma tra 25.823 euro e l'importo del corrispettivo percepito.
      12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità di cui alla presente legge dalla medesima legge, nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge.
      13. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati.
      14. I regolamenti di cui al comma 12 indicano espressamente le disposizioni abrogate ai sensi del comma 13.
      15. Il soggetto esercente il servizio consultoriale di cui alla presente legge predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla medesima legge.
      16. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità di cui alla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.